STATUTO DEL GREMIO DEI SARTI DI SASSARI
PREMESSA
Il Gremio dei Sarti è l’antica associazione di mestiere nata a Sassari in età comunale (tra il XIII ed il XIV secolo) e costituitasi ufficialmente durante la dominazione aragonese su esempio delle associazioni corporative barcellonesi nel 1532. In quello stesso anno si dotò del primo Statuto, sotto l’invocazione di Nostra Signora di Montserrat con lo scopo di tutelare gli interessi della categoria, promuovere il culto verso la propria Patrona e la mutua assistenza tra i componenti del gremio medesimo. Gli Statuti furono rinnovati successivamente nel 1750 e nel 1772. Ancora oggi il Gremio si propone gli stessi obiettivi, fatta eccezione per l’appartenenza alla categoria professionale che si intende libera e non più vincolante, ossia il perpetuare la devozione alla Madonna sotto il titolo di Vergine di Montserrat e di Nostra Signora Assunta ed a S. Omobono Tucenghi, patrono di tutti i sarti d’Italia; inoltre promuovere la solidarietà reciproca tra i componenti del Gremio ad ogni titolo e livello di partecipazione.
Appare oggi evidente l’inadeguatezza degli antichi Statuti per il funzionamento del Gremio stesso, non più adatti alle esigenze attuali. Pertanto la necessità di dotarsi di un nuovo regolamento statutario secondo quanto segue:
ART. 1
Costituzione e scopi del Gremio dei Sarti.
Il Gremio dei Sarti è costituito a Sassari sotto l’invocazione di Nostra Signora di Montserrat, di S. Omobono Tucenghi e dei Santi Gavino e Antonio. La sede storica è sita presso la cappella della Madonna di Montserrat nella chiesa di S. Maria di Betlem di Sassari, mentre la sede legale è locata a Sassari al numero civico 112 di Corso Vittorio Emanuele II.
ART. 2
Finalità, scopi ed insegne istituzionali
1) Gli scopi istituzionali sono di carattere religioso, sociale e culturale. Pertanto l’Associazione Cristiana denominata Gremio dei Sarti (che di seguito sarà detto anche Associazione) è cattolica, apolitica ed apartitica, senza fini di lucro, si governa con i propri statuti ed ha durata illimitata nel tempo.
2) L’Associazione si propone come fine specifico la pratica dei Sacramenti professati dalla Religione Cattolica in comunione con la Santa Chiesa.
3) Tra gli scopi di carattere religioso rientrano:
- la celebrazione della festa maggiore del Gremio in onore della Patrona Nostra Signora di Montserrat ogni seconda domenica di settembre;
- la celebrazione della festa minore in onore di S. Omobono la domenica più vicina al 13 novembre;
- la partecipazione allo scioglimento del voto alla Vergine Assunta il 14 agosto con la Discesa dei Candelieri e con la processione del 15 agosto;
- la partecipazione al tradizionale voto alla Vergine delle Grazie l’ultima domenica di maggio;
- la celebrazione della solennità del Corpus Domini;
- la partecipazione alla celebrazione della solennità dell’Immacolata Concezione l’8 Dicembre.
- la partecipazione (previo invito) alle feste patronali dei Gremi aderenti all’Intergremio Città di Sassari.
4) Come scopi di carattere sociale sono da intendersi tutte quelle iniziative che il Gremio intraprende per promuovere la solidarietà e l’attenzione nei confronti delle persone più svantaggiate presenti nel territorio della città di Sassari e delle attività di volontariato rivolte a tematiche sociali ed ambientali riguardanti Sassari e il suo territorio.
5) Per quel che riguarda l’aspetto culturale, il Gremio dei Sarti si pone come obiettivo la custodia e la diffusione di tutte le proprie tradizioni sia religiose che materiali, quali il rituale della festa maggiore e della Discesa dei Candelieri, mediante iniziative atte a promuovere ovunque e tutelare la propria storia e tradizione. Inoltre si propone di favorire e promuovere eventuali manifestazioni culturali in collaborazione con l’Intergremio, Enti pubblici e altre associazioni, purché compatibili con la natura ed i fini dell’associazione e volte a diffondere la conoscenza della medesima.
6) Il Gremio dei Sarti intende tutelare in perpetuo il proprio nome, il proprio logo, i suoi stendardi, il suo candeliere, le sue immagini sacre (statue e quadri), i propri documenti ed il proprio patrimonio con le corone d’argento e l’altare ligneo. Nessuno è autorizzato a farne uso o a riprodurli se non espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione (di cui all’art. 8) mediante un documento sottoscritto dall’Assemblea dei Soci (di cui all’art. 6).
7) Il logo del Gremio dei Sarti rappresenta delle forbici con le punte rivolte verso il basso ed il manico a comporre la scritta «Gremio»; riporta la dicitura «Gremio dei Sarti 1532. N.S. di Montserrat» con i colori istituzionali giallo oro e azzurro – verde e sullo sfondo una cinta muraria.
8) Il colore degli stendardi è il giallo oro.
9) Il candeliere è quello con cui dal 1896 l’Associazione prende parte alla Discesa dei Candelieri e reca in cima un braciere che viene acceso esclusivamente in occasione della storica faradda.
10) Le immagini sacre e quelle riprodotte sugli stendardi, sul candeliere e nei quadri della cappella), rappresentano la Madonna di Montserrat, S. Omobono (compatrono del Gremio), S. Gavino e S. Antonio.
11) L’Associazione utilizza gli stendardi, il candeliere e le statue nelle occasioni di cui all’art. 1 lettera a e, in via straordinaria, durante le manifestazioni di volta in volta deliberate dal Consiglio Direttivo.
12) Si stabilisce che assolutamente in alcun caso, fatti salvi i motivi di restauro conservativo, il candeliere del Gremio possa mai uscire dal territorio del Comune di Sassari.
ART. 3
Soci o Gremianti.
1) Il Gremio è composto da soci (d’ora in avanti denominati anche gremianti) effettivi ed onorari, che si intendono ufficialmente riconosciuti come tali solo se inseriti nel registro ufficiale del Gremio dei Sarti di Sassari e pubblicamente nominati dal celebrante durante la cerimonia dell’Intregu il giorno della festa maggiore.
2) I soci effettivi si distinguono in:
- Eletti coloro che fanno parte dell’Associazione ed hanno ricoperto almeno una volta la carica di Obriere Maggiore;
- Novizi i gremianti che ancora non hanno ricoperto la carica di Obriere Maggiore;
- Onorari privati, società, persone giuridiche enti ed associazioni che, avendo dimostrato particolare attenzione agli interessi ed alle attività del Gremio dei Sarti.
- Padrini e Madrine di bandiera, ossia coloro i quali contribuiscano materialmente e spiritualmente alla realizzazione di nuovi stendardi o di altri simboli dell’Associazione.
Sia i soci eletti che i novizi hanno diritto di voto in tutte le assemblee gremiali. I soci onorari, padrini e madrine di bandiera, se espressamente invitati a partecipare alle assemblee possono avere un ruolo consultivo, ma non esercitare il diritto di voto.
3) Indipendentemente dall’età (purché ne sia comprovata sufficiente maturità dal Consiglio Direttivo) possono essere iscritti come soci coloro che abbiano presentato una richiesta formale all’Obriere Maggiore e che dimostrino attaccamento al Gremio e alle sue tradizioni, siano praticanti la Religione Cattolica, abbiano ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.
4) All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani di sesso maschile. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.
5) Per “Socio” si intende colui che partecipa alla vita associativa ed all’attività istituzionale senza limiti temporali.
6) Il socio votante ha diritto di:
- eleggere gli organi dell’Associazione ed essere eletto;
- votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti del Gremio;
- essere informato sulle convocazioni assembleari e poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito del presente Statuto e Regolamento interno;
- recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà effetto a far data dal giorno della festa maggiore. Ai Soci viene garantita l’uniformità del rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.
7) L’ammissione è deliberata insindacabilmente dall’Assemblea dei Soci a maggioranza di voti. Gli aspiranti gremianti dovranno sottoporsi ad un periodo di postulato o tirocinio stabilito dal Consiglio Direttivo, prendendo parte a tutte le attività gremiali, salvo legittimo e giustificato impedimento.
8) L’ingresso ufficiale dei nuovi soci nelle fila del Gremio avverrà il giorno della festa di Nostra Signora di Montserrat, salvo differenti disposizioni.
9) Si decade dalla condizione di socio in caso di:
- atti e avvenimenti contrastanti con le finalità ed i principi dell’Associazione;
- dimissioni volontarie (da presentare per iscritto all’Obriere Maggiore) o espulsione dall’Associazione per gravi motivi disposta dall’Assemblea dei Soci mediante votazione palese;
- scioglimento dell’Associazione.
10) Qualsiasi tipo di attività o prestazione svolta o fornita dai soci gremianti è da intendersi sempre e comunque a titolo gratuito.
11) Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.
ART. 4
Doveri dei gremianti.
1) Tutti i gremianti devono:
- partecipare alla processioni;
- osservare le disposizioni previste nel presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
- cooperare efficacemente e lealmente alla crescita morale e materiale dell’Associazione;
- contribuire all’attività ed alla sopravvivenza dell’Associazione medesima con il versamento delle quote stabilite ogni anno dall’Assemblea dei Soci. Saranno previsti esoneri per i gremianti novizi;
- i soci eletti e i soci novizi hanno il dovere di prendere parte alle assemblee convocate dall’Obriere Maggiore o dal Segretario e la piena facoltà di esercitare il diritto di intervenire liberamente ed in piena autonomia durante le discussioni e di votare.
ART. 5
Organi associativi.
1) L’Associazione denominata Gremio dei Sarti è costituita dai seguenti organi:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l’Obriere Maggiore;
- l’Obriere di Candeliere;
- l’Obriere di Cappella;
- il Fisco Maggiore;
- il Segretario;
- il Cassiere;
- i Rappresentanti dell’Intergremio;
- il Cerimoniere.
2) I suddetti organi costitutivi sono parte integrante del Gremio medesimo.
ART. 6
L’Assemblea dei Soci.
1) L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l’anno su richiesta dell’Obriere maggiore o del Segretario e ogniqualvolta si renda necessaria o anche dietro richiesta da parte di un terzo dei soci. Rappresenta la totalità dei componenti del Gremio dei Sarti, e le sue deliberazioni vincolano tutti gli iscritti, se assunte in conformità dello Statuto. È presieduta dal Presidente del Gremio; il Segretario provvederà a redigere il verbale dell’Assemblea. Il diritto a prendervi parte e ad intervenire spetta a tutti i gremianti che risultino, prima della data di convocazione dell’Assemblea medesima, tra i soci effettivi dell’Associazione.
2) Le Assemblee sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso. L’avviso di convocazione dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno. Gli associati renderanno evidenza della convocazione firmando per accettazione la lettera di invito
3) L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno dal Presidente dell’Associazione entro il 30 Aprile. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei gremianti; in seconda convocazione sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
4)L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario; in prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei gremianti; in seconda convocazione sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
5) Ogni socio a diritto ad un voto. Ogni socio può delegare un altro socio. Ogni Associato può portare al massimo una delega. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
6) Compiti dell’Assemblea sono:
- l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- l’elezione dei rappresentanti del Gremio in seno all’associazione Intergremio Città di Sassari;
- l’organizzazione della festa patronale, della festa minore e della Discesa dei Candelieri;
- l’organizzazione di tutte le attività intraprese dal Gremio dei Sarti e le linee generali del programma di attività annuali;
- modifiche alle norme statutarie;
- deliberare riguardo argomenti posti all’attenzione della medesima da uno o parte dei soci.
ART. 7
Il Presidente.
1) Il Presidente del Gremio dei Sarti presiede il Consiglio Direttivo, le assemblee ordinarie e straordinarie e pone in essere le decisioni del Consiglio e dell’Assemblea. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile al termine del triennio.
2) Al Presidente è affidata la responsabilità di sovrintendere all’organizzazione di tutta l’attività gremiale e di vigilare direttamente sull’operato degli Obrieri, del Cassiere e del Segretario.
3) In caso di necessità o di urgenza può intraprendere iniziative di competenza dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo. Queste, al fine di garantirne la validità, dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e comunicate ufficialmente all’Assemblea in occasione della prima riunione successiva.
4) La sua carica è compatibile con altri incarichi all’interno dell’Associazione.
5) In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno svolte dall’Obriere Maggiore.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo.
1) Il Consiglio Direttivo ha il compito collegialmente di promuovere lo sviluppo e regolare il funzionamento dell’Associazione.
2) Ad esso spettano tutti i poteri e gli oneri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma è sempre sottoposto al controllo da parte dell’Assemblea dei soci.
3) E’ composto dal Presidente, dal Segretario, dal Cassiere, dai tre Obrieri, dai due rappresentanti dell’Intergremio e dal Fisco Maggiore.
4) Il Consiglio si riunisce una volta al mese ordinariamente e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o sia fatta richiesta da almeno due dei componenti.
5) Perché le decisioni prese dal Consiglio siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che deliberano all’unanimità.
6) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- provvedere alla stesura dei bilanci preventivo e consuntivo di spesa da presentare all’Assemblea dei Soci;
- programmare l’attività istituzionale del Gremio, eventi e manifestazioni culturali che coinvolgano il Gremio stesso in collaborazione con enti pubblici, associazioni e privati, purché siano compatibili con la natura e le finalità dell’Associazione ed abbiano inoltre lo scopo di promuovere e divulgare l’immagine e la conoscenza del Gremio dei Sarti;
- determinare l’ammontare delle quote associative ed i tempi di scadenza per il versamento delle medesime, rendendo note per iscritto e giustificando a ciascuno dei componenti del Gremio eventuali variazioni delle medesime;
- redigere facoltativamente un regolamento interno accessorio al presente Statuto allo scopo di conservare inalterati usi e costumi dell’antico e prestigioso Gremio dei Sarti;
- proporre all’Assemblea dei Soci eventuali misure disciplinari o l’espulsione dall’Associazione nei confronti dei gremianti inadempienti o inosservanti nei confronti del presente Statuto o del regolamento interno;
- l’approvazione di interventi economici per il corretto funzionamento dell’Associazione e per la custodia e la tutela del proprio patrimonio;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati per motivi di urgenza e necessità dal Presidente e darne tempestiva comunicazione all’Assemblea dei Soci;
- la facoltà di ammettere nelle fila dell’Associazione in qualità di soci onorari privati, società, enti o persone giuridiche che abbiano dimostrato particolare interesse ed attenzione verso il Gremio dei Sarti. In caso di ammissione questi avranno facoltà di prendere parte all’Assemblea soltanto se espressamente invitati, ma non potranno in nessun caso esercitare il diritto di voto;
7) Se un componente del Consiglio Direttivo dovesse dimettersi, venire a mancare o non accettare l’incarico o cessasse di farne parte per decadenza della carica o qualsiasi altro motivo sarà tempestivamente sostituito da un gremiante scelto dall’Assemblea tra gli eletti.
8) il Consiglio Direttivo del Gremio dei Sarti dovrà sempre ed in ogni caso agire nel totale interesse dell’Associazione e mai e in nessun caso per scopi di parte, per finalità politiche o a vantaggio dei singoli appartenenti del Consiglio stesso.
ART. 9
L’Obriere Maggiore.
1) L’Obriere Maggiore entra in carica ufficialmente il giorno della festa patronale in occasione della proclamazione dell’elenco dei soci fatta dal sacerdote che presiede la cerimonia dell’Intregu (investitura del nuovo Obriere Maggiore) nella chiesa di Santa Maria di Betlem, secondo gli usi e le forme previste nel rispetto dell’antica tradizione del Gremio.
2) L’Obriere Maggiore viene scelto dall’Assemblea dei Soci e ha i seguenti compiti:
- portare in processione lo stendardo del Gremio;
- custodirlo presso la propria abitazione fino al giorno della festa maggiore dell’anno successivo alla sua entrata in carica in cui passerà le consegne al nuovo Obriere;
- provvedere per quel che è di sua stretta pertinenza, su incarico del Consiglio Direttivo e nei limiti delle proprie possibilità all’organizzazione della Festa Maggiore;
- radunare il Gremio presso la propria abitazione o la sede sociale in occasione delle uscite ufficiali (con stendardo ed in costume).
3) Come da antica tradizione è il legale rappresentante del Gremio dei Sarti in tutte le sue manifestazioni ufficiali ed in caso di impedimento può essere sostituito dal Presidente.
4) La sua carica è compatibile con altri incarichi all’interno dell’Associazione.
5) Nel caso egli fosse impossibilitato a prendere lo stendardo per validi e giustificati motivi sarà sostituito dal Fisco Maggiore o (dietro sua stessa indicazione) da uno degli eletti a propria discrezione.
6) Qualora il gremiante designato rifiutasse la carica di Obriere Maggiore (salvo il caso di validi e giustificabili impedimenti a giudizio insindacabile dell’Assemblea) gli sarà precluso il diritto e l’onore di esercitare tale incarico in futuro.
ART. 10
L’Obriere di Candeliere.
1) L’Obriere di Candeliere esercita il proprio ruolo il giorno della Discesa dei Candelieri, ma entra ufficialmente in carica a conclusione della Discesa precedente con l’offerta del cero.
2) E’ scelto dall’Assemblea dei Soci ed ha l’incarico di:
- portare in processione durante la Discesa dei Candelieri lo stendardo minore del Gremio;
- custodirlo presso la propria abitazione fino al giorno della festa maggiore, quando subentrerà nella carica di Obriere Maggiore;
- provvedere per quel che è di sua stretta pertinenza, su incarico del Consiglio Direttivo e nei limiti delle proprie possibilità all’organizzazione della partecipazione del Gremio alla Discesa dei Candelieri;
- radunare il Gremio ed i portatori del Candeliere per la vestizione del Candeliere che per l’uscita per la partecipazione allo scioglimento del voto alla Vergine Assunta. A questo proposito si stabilisce che in occasione del primo obrierato a sua discrezione questi possa decidere se svolgere la vestizione presso la propria abitazione o presso la sede sociale
3) Qualora l’Obriere di Candeliere fosse impossibilitato a prendere lo stendardo minore per validi e giustificati motivi sarà sostituito dal Fisco Maggiore.
4) La sua carica è compatibile con altri incarichi all’interno dell’Associazione.
5) Il gremiante designato che rifiutasse la carica di Obriere di Candeliere (salvo il caso di validi e giustificabili impedimenti a giudizio insindacabile dell’Assemblea) non potrà esercitare tale incarico in futuro, né tantomeno ricoprire la carica di Obriere Maggiore.
ART. 11
L’Obriere di Cappella.
1) L’Obriere di Cappella come gli altri due entra in carica ufficialmente il giorno della festa maggiore.
2) Ha il dovere di curare e mantenere il decoro della Cappella di Nostra Signora di Montserrat, sede spirituale del Gremio dei Sarti, predisponendo l’addobbo floreale e la pulizia della medesima.
3) La sua carica è compatibile con altri incarichi all’interno dell’Associazione.
4) Qualora l’Obriere di Cappella fosse impossibilitato a svolgere il proprio incarico per validi e giustificati motivi sarà compito dell’Assemblea –su indicazione del Consiglio Direttivo- individuare uno o più gremianti che possano affiancarlo o sostituirlo.
5) Il gremiante designato che rifiutasse la carica di Obriere di Cappella (salvo il caso di validi e giustificabili impedimenti a giudizio insindacabile dell’Assemblea) non potrà esercitare tale incarico in futuro, né tantomeno ricoprire la carica di Obriere di Candeliere e di Obriere Maggiore.
ART. 12
Il Fisco Maggiore.
1) Il Fisco Maggiore viene individuato nella persona dell’Obriere Maggiore uscente.
2) I suoi incarichi istituzionali sono:
- sostituire l’Obriere Maggiore qualora questi fosse impossibilitato a prendere lo stendardo del Gremio;
- sostituire l’Obriere di Candeliere qualora costui si trovasse nell’impossibilità di prendere lo stendardo minore durante la Discesa dei Candelieri.
3) In caso di assenza o impedimento del Fisco Maggiore o di diversa indicazione dell’Obriere
potrà essere sostituito da uno dei gremianti eletti.
4) La sua carica è compatibile con altri incarichi all’interno dell’Associazione.
ART. 13
Il Segretario.
1) Il Segretario collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi statutari formulando e redigendo tutti gli atti ufficiali dell’Associazione.
2) Redige i conti consuntivi e preventivi, cura la stesura dei verbali di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
3) La sua carica è compatibile con altri incarichi all’interno dell’Associazione.
ART. 14
Il Cassiere.
1)Il Cassiere è sottoposto al diretto controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.
2) Provvede al costante aggiornamento dei registri contabili dell’Associazione, ai pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo, alla riscossione delle quote associative versate annualmente dai soci ed a tutto ciò che riguarda la contabilità
3) A fine anno sociale (durante la preparazione della festa maggiore) provvede a presentare all’Assemblea dei Soci i bilanci di spesa preventivo e consuntivo.
4) La sua carica è compatibile con altri incarichi all’interno dell’Associazione.
ART. 15
I Rappresentanti dell’Intergremio città di Sassari.
1) Il Gremio dei Sarti annovera tra i propri organi istituzionali anche i suoi rappresentanti in seno all’Associazione Intergremio città di Sassari.
2) Il loro numero e la durata in carica dipende dalle esigenze e dalle disposizioni determinate dall’Intergremio medesimo e sono rieleggibili.
3) Vengono eletti a maggioranza semplice dall’Assemblea dei Soci tra i soci effettivi maggiorenni e di comprovata esperienza di vita gremiale.
4) Sono incaricati di rappresentare con potere di voto il Gremio dei Sarti durante le riunioni dell’Intergremio per tutto quello che riguarda l’attività istituzionale e le iniziative dello stesso.
5) Dovranno tempestivamente portare a conoscenza del Consiglio Direttivo ogni deliberazione o iniziativa intrapresa dall’Intergremio e potranno essere convocati alle riunioni di quest’ultimo per ottenere chiarimenti o farsi portatori di istanze stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci del Gremio.
6) I Rappresentanti non potranno in nessun caso prendere decisioni in nome e per conto del Gremio che vincolino quest’ultimo ad abbandonare l’Intergremio città di Sassari; inoltre non potranno decidere in nome o per conto dell’Associazione la partecipazione di quest’ultimo ad attività o prestazioni onerose in favore o per conto dell’Intergremio o di altri Enti senza esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo o deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
7) La loro carica è compatibile con altri incarichi all’interno dell’Associazione.
ART. 16
Il Cerimoniere.
Allo scopo di far meglio figurare l’Associazione espressione si stabilisce di individuare un cerimoniere incaricato di organizzare ogni manifestazione ufficiale in cui il Gremio sia coinvolto in prima persona, in particolar modo le liturgie celebrate in occasione delle festività principali. Inoltre il Cerimoniere coordinerà l’attività di tutti i gremianti che prenderanno parte a tali manifestazioni, in maniera da coinvolgerli e renderli quanto più partecipi attivamente, affidando loro gli incarichi che sarà necessario ricoprire ogni volta. Data la delicatezza del ruolo e la necessità di operare anche indipendentemente dal resto del gremio tale carica non è compatibile con quella di Obriere maggiore.
ART. 17
Il Patrimonio Sociale.
- Il Gremio dei Sarti di Sassari dispone di un proprio patrimonio sociale costituito da:
- quote associative e contributi spontanei e facoltativi dei soci;
- contribuzioni di privati o simpatizzanti;
- contributi di enti ed istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi da parte dello Stato e di organismi internazionali;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenute all’Associazione a qualunque titolo legittimo.
ART. 18
Il bilancio economico.
Il bilancio economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all’Assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
ART. 19
Destinazione residuo attivo.
Il residuo attivo del bilancio resta a disposizione del Gremio per iniziative conformi agli scopi associativi. E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
ART. 20
Il Regolamento Interno.
È libera facoltà del Consiglio Direttivo redigere un Regolamento Interno in cui codificare al fine di custodirli invariati nel tempo usi, costumi e tradizioni dell’antico e prestigioso Gremio dei Sarti di Sassari.
ART. 21
Doveri morali.
È fatto obbligo morale ad ogni componente dell’Associazione mantenere uno stile di vita decoroso e rispettoso del prossimo, teso in particolare all’edificazione, al sostegno morale e materiale ed al rispetto dei propri congremianti. Pertanto non saranno tollerabili episodi contrari a quanto sopra detto, che esulino dal confronto maturo e costruttivo e che vadano aldilà delle normali divergenze di opinione.
Ogni gremiante, finché farà parte del Gremio dei Sarti, sarà sempre tenuto a rispettare il presente Statuto.
ART. 22
Scioglimento del Gremio dei Sarti.
1) In caso di scioglimento o di naturale estinzione dell’Associazione Gremio dei Sarti, per unanime volontà di tutti i gremianti o per manifesta impossibilità di conseguire gli scopi statutari tutti i beni di proprietà del Gremio saranno affidati alla custodia dei frati minori del Convento di Santa Maria di Betlem di Sassari; sono da intendersi in ogni caso inalienabili.
2) In caso di eventuale e legittima ricostituzione del Gremio dei Sarti, mediante approvazione dell’Autorità Ecclesiastica competente, nelle modalità e per i medesimi scopi di cui al presente statuto gli stessi beni torneranno in possesso dell’Associazione stessa.
ART. 23
Disposizioni finali
Per quanto non compreso nel presente Statuto, si applicano le norme di Legge vigenti in materia. In caso di controversie il Foro competente è quello di Sassari.